domenica, 22 Dicembre, 2024
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Adiconsum: i danni da “carburante sporco” vanno risarciti

Una recente sentenza stabilisce anche il criterio di “probabilità prevalente”

Il Tribunale di Alessandria ha condannato una società petrolifera a risarcire integralmente i danni subiti da un consumatore, assistito da Adiconsum, a causa del gasolio misto ad acqua e fango immesso nel serbatoio della sua auto ad un rifornimento. Il Tribunale ha condannato la Società Petrolifera presso la stazione di servizio della quale era stato effettuato il rifornimento di gasolio contaminato, a risarcire tutti i danni conseguenti, meccanici, di analisi e perizie, nonché a rifondere le spese di causa.

Il caso di Alessandria

L’automobilista aveva provato che il gasolio sporco immesso nel serbatoio della sua auto era stato acquistato presso quella stazione di servizio, ove era stato pagato con carta di credito; il nesso di causalità era dimostrato da un malfunzionamento compatibile con le impurità del carburante manifestatosi in stretta continuità cronologica col rifornimento non conforme. Secondo Adiconsum con questa sentenza viene confermato il principio secondo il quale, in caso di carburante sporco, l’automobilista deve dimostrare dove ha acquistato il carburante immesso nel serbatoio e che il veicolo ha subito danni a seguito del rifornimento. Nel caso in esame, il consumatore danneggiato aveva provato quanto sopra ed aveva denunciato l’adempimento inesatto che aveva provocato il sinistro, nel termine di 8 giorni dalla scoperta (fatta coincidere con l’ispezione dell’auto in officina) previsto a pena di decadenza per l’azione risarcitoria generale dall’articolo 1494 del Codice civile.

Il “carburante sporco”

Per “carburante sporco” si intende il carburante che è stato contaminato da sostanze solide o liquide, verosimilmente raccolte durante il percorso del gasolio o della benzina e non rimosse, che può causare danni all’automobile e in particolare al motore. Un’altra sentenza recente introduce il criterio di responsabilità prevalente, è stata emessa dal Tribunale di Lucca, che si è pronunciato sulla richiesta di risarcimento per i danni causati dal carburante contaminato al motore di un camion e conseguenti danni anche per il mancato lavoro.

Criterio di accertamento danni

Il giudice ha confermato il diritto al risarcimento danni causati dal carburante viziato, invocando appunto il criterio di probabilità prevalente. In altre parole, tra le plurali ragioni che avrebbero potuto causare quel determinato danno al veicolo, la contaminazione del carburante è risultata la più probabile delle altre, tesi ovviamente supportata dalle analisi effettuate sul mezzo. Per questa ragione chi sospetta di aver introdotto del carburante contaminato nel proprio veicolo deve recarsi presso un’officina, chiedendo la conservazione del carburante sottratto dal serbatoio e una certificazione del meccanico sugli interventi effettuati al mezzo e delle possibili spiegazioni del guasto. Si può così chiedere un risarcimento alla società di distribuzione del carburante anche in via amichevole e, in caso di diniego, ricorrere in tribunale affidandosi a un avvocato. La prova di rifornimento nel determinato punto vendita (telecamere, testimoni, scontrino, pagamento tracciabile e così via) sarà particolarmente utile.

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