Prime 24 ore del nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza. Con il Dlgs 83/2022 è stata recepita anche la Direttiva UE 2019/1023, con l’armonizzazione del complessivo nuovo quadro normativo. La novità sta nei nuovi “assetti e segnali” di crisi e quindi di dichiarazione, ma anche ci sono maggiori garanzie per la continuità aziendale.
Le nuove norme Dopo i rinvii l’entrata in vigore
“La crisi economica”, segnala Piccole e medie imprese, “conseguita alla pandemia aveva già reso necessario negli ultimi anni un rinvio dei nuovi sistemi di allerta (che prevedono stringenti meccanismi di segnalazione), attualmente differiti al 31 dicembre 2023”.
Composizione negoziata
Il meccanismo della crisi d’impresa,ruota attorno alla Composizione negoziata, che prevede l’accesso allo strumento avviene tramite piattaforma telematica nazionale, attraverso la quale l’imprenditore in difficoltà può richiedere l’ausilio di un esperto (selezionato in base a specifici requisiti). Ossia un conciliatore indipendente incaricato di guidare l’impresa fuori dalla crisi, mediare con i creditori ed agevolare le trattative per il risanamento per risanare i debiti prima che scatti la segnalazione agli Ocri (Organismi di composizione della crisi d’impresa).
Le difficoltà per le imprese
La Composizione negoziata, tuttavia non si sta rivelando una soluzione particolarmente gradita agli imprenditori in difficoltà. Secondo Pmi c’è la valutare “l’aspetto economico per la remunerazione dell’esperto mediatore, nonostante i vantaggi in termini sulla posizione debitoria a cui si accede nel momento in cui si procede su questa strada”.
Il nuovo Codice
Le norme andate ora in vigore prevedono l’addio al sistema di allerta, l’arrivo dei nuovi assetti per rilevare i primi segnali di crisi.
L’imprenditore, anche individuale, è chiamato ad adottare adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili per: rilevare squilibri patrimoniali o economico- finanziari; verificare sostenibilità dei debiti e continuità aziendale; seguire la lista di controllo dei segnali di allarme; effettuare il test di perseguibilità del risanamento.
Il rating aziendale
Sarà necessario quantificare l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni, esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti, esistenza di esposizioni nei confronti di banche e altri intermediari finanziari scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti se rappresentano almeno il 5% delle esposizioni, esistenza di una o più esposizioni debitorie nei confronti di creditori pubblici (Inps, Inail, Agenzia delle Entrate e AdER).
Affidamento e sospesione
L’accesso alla composizione negoziata della crisi non comporta in automatico la sospensione o la revoca degli affidamenti. Intermediari finanziari e istituti di credito sono inoltre parte attiva nel percorso di uscita dalla crisi, per orientare l’azienda verso scelte che non interrompano l’attività di business, così da incrementare le opportunità di risanamento. Per salvaguardare la continuità aziendale, inoltre, i creditori nei cui confronti operano le misure protettive sono tenuti al rispetto dei contratti ed alle forniture derivanti da accordi presi prima dell’accesso alla composizione negoziata.