Ci risiamo, stavolta sono addirittura 91,8 i milioni di dollari pagati per l’acquisto degli ormai famigerati Non-Fungible token (NFT).
Questo è l’esorbitante prezzo pagato sulla piattaforma Nifty Gateway per l’acquisto di una raccolta di opere digitali che portano la firma del digital creator Pak. The Merger, questo il titolo della raccolta che si compone di ben 266.445 unità NFT rischia di passare alla storia per essere l’opera più costosa di un artista vivente. Inevitabile domandarsi cosa compra l’acquirente di un NFT.
Cosa compra l’acquirente di un NFT?
Il Non-Fungible Token altro non è che un certificato di proprietà che, in questo caso, viene abbinato a un’opera digitale. Per effetto dell’acquisto di un’opera NFT, dunque, il compratore diventa proprietario di un “documento” virtuale, cosiddetto smart contract, che certifica la titolarità del diritto sull’opera digitale abbinata. L’opera digitale che può consistere in un video, una foto, un audio o un prodotto audiovisivo è fruibile online tramite quel “gettone” ovvero il token non fungibile.
Il token è il supporto digitale sul quale viene memorizzata una lunga sequenza di 0 e 1 che, prima di venire abbinata all’opera digitale, deve essere generata e poi compressa, attraverso un processo non invertibile detto hashing, fino a ottenere quella sequenza breve, detta appunto: hash.
Il pacchetto di informazioni contenute nel non fungible token include lo specifico asset abbinato, nonché le le transazioni dell’opera stessa, il tutto viene registrato sulla blockchain che ne conserva le tracce di quei passaggi di proprietà.
L’oggetto di queste strabilianti operazioni di compravendita è, quindi, il token che viene scambiato con con critpovaluta. L’autenticità del token e, quindi, la proprietà dell’opera è garantita da quel pacchetto di informazioni tracciate su blockchain e memorizzate sul token.
Le informazioni inserite all’interno della blockchain non sono modificabili nè falsificabili e consistono, oltre che del file contenente l’opera, l’identificativo dello smart contract stipulato e il link che rimanda all’NFT.
NFT e diritto d’autore
Non vi è traccia invece – ed è questa una delle principali criticità che si evidenziano sul piano giuridico – delle condizioni contrattuali che regolano la compravendita. Si pensi, in primis, agli spetti legati alla tutela del diritto d’autore e, quindi, ai diritti patrimoniali e di sfruttamento connessi all’opera acquistata. Per intenderci: l’acquirente di quell’NFT pagato oltre 90 milioni di dollari ha la certezza – giuridicamente garantita – di essere l’unico proprietario di un’opera esclusiva? Oppure quell’opera potrà essere replicata dallo stesso Pak o riprodotta da altri autori? E, ancora, aver acquistato un NFT conferisce diritto pieno ed esclusivo di utilizzare l’opera o, pur avendo pagato 90 mln di dollari, l’acquirente dovrà tollerare la proliferazione di immagini, video o audio “copie” di quella acquistata, senza speranze di tutela né di risarcimento?
Criticità sul piano giuridico
Queste e altre criticità di natura giuridica, sono alla base della convinzione che le opere digitali connesse agli NFT abbiano scarsa attinenza con il mondo dell’Arte. Come pure, altrettanto distante si presenta il fenomeno degli NFT da quello del mercato degli investimenti finanziari.
È sufficiente addentrarsi su una delle maggiori piattaforme online dedicate alle compravendite di NFT, Open Sea, per rendersi conto di quanto sia diffuso il – falso – convincimento che l’acquisto di un Token possa generare gli effetti positivi di un investimento finanziario. Gli utenti di tale piattaforma, tutti necessariamente titolari di un conto Ethereum, dopo aver di scaricato MetalMask, un crypto wallet dedicato possono acquistare Ether con i quali acquistano NFT.
Sulla stessa piattaforma si tali acquirenti/investitori incontrano chi invece si cimenta nella creazione di NFT. Questi digital artist – così si autodefiniscono – “legano” uno smart contract all’opera generata e attendono di chiudere una compravendita che gli costerà pochi euro a titolo di commissioni per la transazione.
In rete poi ci sono anche altri market place, come per esempio Nifty Gateway e piattaforme specializzate nella vendita di NFT tematici, si pensi a quelli dedicati allo sport, alle collezioni e a quei carini gattini crittografici, i cd CryptoKitties che tanta “tenerezza” suscitano nelle tasche di alcuni pseudo-investitori e pseudo-collezionisti.
È evidente che il proliferare di piattaforme online e di questi “nuovi mondi digitali” con funzione di market place genera un effetto “disintermediazione” che tende a escludere dal mercato dell’arte il ruolo delle Gallerie d’arte, dei mercanti d’arte e di quelle figure professionali che sino ad oggi svolgono una funzione di intermediazione tra Autori e collezionisti e tra venditori e acquirenti.
Opportunità e aspetti positivi che si possono cogliere
Apprezzamento merita la possibilità offerta dalla struttura blockchain collegata agli NFT di ottenere di riconoscere e attribuire all’autore dell’opera digitale, un compenso calcolato su tutti i passaggi commerciali successivi alla prima vendita dell’opera. Si tratta di un compenso che ha forti analogie con il diritto di seguito sancito dall’art. 144 della Legge n. 633/1941 (legge sul diritto d’Autore) che nel mercato dell’arte – quello reale – patisce una scarsa considerazione da parte degli operatori.
Oltretutto, le caratteristiche dello smart contract che si genera sulla struttura blockchain sono tali da consentire di registrare l’effettivo contenuto dell’accordo contrattuale stabilito tra venditore e acquirente, senza lasciare spazio a tentativi sottesi a modificare i valori di quel contratto. In altre parole, il prezzo della compravendita dichiarato coincide necessariamente con il valore registrato e quindi rileva ai fini del calcolo del compenso spettante all’artista a titolo di diritto di seguito. Peraltro, anche ai meno esperti del diritto tributario, non sfuggiranno le ricadute positive che potranno generarsi in termini di recupero a tassazione di quella ricchezza che circola sui market place e che oggi sfugge al controllo dell’amministrazione finanziaria.
NFT in un quadro normativo in evoluzione
Alla luce di quanto, seppur sinteticamente, esposto, risulta necessario insistere nello sforzo di analisi finalizzato a stimolare un intervento legislativo per un corretto inquadramento giuridico del fenomeno NFT e di individuazione del quadro normativo applicabile, prima di dover constatare che “ormai è toppo tardi”.
A livello comunitario, un primo passo è stato compiuto in tale direzione. Ci riferiamo alla proposta di Regolamento MiCA del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di mercati delle cripto-attività pubblicata il 24 settembre 2020. Si sta altresì valutando l’opportunità di rendere applicabile al fenomeno la disciplina contenuta nella Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (cd. MiFID II) e, quindi, della possibilità di qualificare gli NFT come strumenti finanziari.
Anche in materia di Antiriciclaggio una approfondita analisi del fenomeno NFT genera profili alquanto significativi. Il NFT presenta certamente le due caratteristiche previste dalla nozione di “valuta virtuale” contenuta nella V Direttiva AML, così come recepita anche dall’Italia. Il NFT è una “rappresentazione digitale di valore” ed è “accettato da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio”. Dunque, sulla base di tali caratteristiche, non resta che valutare l’applicabilità della
normativa Antiriciclaggio anche a quei soggetti che offrono servizi funzionali all’utilizzo, scambio, conservazione o conversione degli stessi, nonché le ulteriori
attività che la normativa europea espressamente punta a regolare, ovvero: attività di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e, ancora, i servizi funzionali allo scambio.
A livello nazionale, siamo certi che gli esperti FINTECH del MEF siano impegnati a lavorare proprio in quella direzione, come pure è altrettanto evidente l’attenzione della CONSOB verso l’ipotesi di poter ricomprendere i cripto-asset (quindi, anche gli NFT) nell’alveo di quella nozione di “prodotto finanziario”, di cui all’art. 1°, comma 1°, lett. u) del Testo Unico della Finanza (TUF), ovvero, quale “ogni altra forma di investimento di natura finanziaria”.
*Giuseppe Miceli, Giurista abilitato alla professione forense, esperto normativa Antiriciclaggio.
Quanto espresso è frutto del pensiero intimo dell’Autore e non vincola in alcun modo il MEF, Amministrazione di appartenenza