La Commissione europea continua a essere impegnata sul fronte della prevenzione e del contrasto al riciclaggio di denaro sporco e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT). Un impegno strategico, nell’ambito del quale si collocano una serie di proposte legislative presentate già a fine luglio e finalizzate a consolidare l’impianto normativo che l’UE ha costruito su quei solidi pilastri, rappresentati dalle “cinque più una” direttive comunitarie in materia di AML/CFT.
Le quattro proposte legislative UE per l’Antiriciclaggio
Le quattro proposte legislative della Commissione UE riguardano:
1. l’stituzione di una Nuova Autorità AML Europea;
2. il nuovo Regolamento AML/CFT direttamente applicabile dai Paesi membri e concernenti l’adeguata verifica della clientela e la titolarità effettiva di società ed enti;
3. la sesta Direttiva Antiriciclaggio che modifichi e implementi il quadro normativo disegnato dal legislatore comunitario, prima in virtù della Direttiva (UE) 2015/849 (quarta direttiva antiriciclaggio) e, poi, dalla quinta direttiva AML, ovvero, la Direttiva (UE) 2018/843.
4. la Revisione del Regolamento (UE) 2015/847 sui Trasferimenti di Fondi anche ai fini del tracciamento dei trasferimenti di cripto-attività.
Cosa cambia per effetto delle proposte legislative UE
Si tratta di modifiche legislative che delineano un quadro normativo AML/CFT ancora più coerente e incisivo. In virtù di tali proposte, aumenta il numero di reati cosiddetti “presupposto” ai fini della configurazione della fattispecie di riciclaggio e di autoriciclaggio. All’elenco dei reati presupposto si aggiungono, finalmente, una serie di reati fiscali, nonché di reati ambientale e di crimini informatici. Inoltre, la responsabilità penale si estende agli autori di condotte che configurino sostegno o favoreggiamento al riciclaggio di denaro sporco e le sanzioni Antiriciclaggio si applicano anche alle Persone giuridiche, Società ed enti.
Sul fronte delle criptovalute, scatta il divieto di portafogli anonimi di criptovalute e i prestatori di servizi – soggetti obbligati – devono garantire la tracciabilità dei trasferimenti e segnalare i casi di sospetto o di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Dal 1° gennaio 2023 sarà operativa l’Autorità europea per l’Antiriciclaggio
A catalizzare l’attenzione degli esperti dell’Antiriciclaggio – e, quindi, anche di chi scrive – è sicuramente la proposta di istituire una nuova autorità europea per la lotta al riciclaggio di denaro sporco.
La denominazione di tale nuova autorità è già stata decisa: Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism. Non è stata ancora stabilita, invece, l’ubicazione geografica della sede centrale della AMLA che inizierà ad essere operativa a partire dal 1° gennaio 2023. Il nostro Paese, da sempre in prima linea per il contrasto al riciclaggio, è pronto dare la residenza alla Nuova Autorità Antiriciclaggio. La decisione di ubicare la sede della AMLA in Italia, sarebbe il giusto riconoscimento verso quel modello di Antiriciclaggio al quale continuano a ispirarsi molti altri ordinamenti europei e extraeuropei.
L’Autorità europea per l’Antiriciclaggio avrà il delicato compito di coordinare e assistere l’attività di analisi già svolta dalle Unità di Informazione Finanziaria nazionali (per l’Italia UIF) per garantirne la cooperazione e l’omogeneità sul piano normativo e per assicurare la massima efficacia dei processi di valutazione dei rischi e di attuazione delle prescrizioni.
Prerogativa della AMLA sarà, inoltre, quella di esercitare poteri di indagine, di vigilanza e, quindi, di imporre sanzioni amministrative pecuniarie e penali, a carico dei “soggetti obbligati” in quanto destinatari degli obblighi Antiriciclaggio.
Giuseppe Miceli
* Responsabile dell’Osservatorio Nazionale Antiriciclaggio per l’Arte